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R.D. 23/05/1924 n. 827

3. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato per il tramite del controllore capo, elaborano entro il 20 gennaio una raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi degli ordinativi di cui ai commi 1 e 2.

4. Ove sia noto che di taluno dei mandati informatici non debba effettuarsi il pagamento, i dati relativi non vengono compresi nella raccolta, ma sono comunicati alle ragionerie competenti, che ne promuovono l'annullamento o la rinnovazione.

Art. 660.

1. La raccolta di dati informatici di cui al comma 3 dell'articolo 659 è inviata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato che, dopo avere effettuato il riscontro con i propri dati, previa convalida delle ragionerie competenti, stralcia gli ordinativi da trasportare dalle scritture dell'esercizio scaduto, li inserisce in quelle del nuovo esercizio ed integra la raccolta stessa con gli estremi dell'imputazione al conto dei residui dell'esercizio in corso.

2. Effettuate le operazioni di cui al comma 1, il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta recante l'indicazione della nuova imputazione al sistema informativo della Corte dei conti.

3. La Corte, riconosciuta nell'ambito delle proprie competenze l'esattezza della nuova imputazione, sulla base anche dei dati in suo possesso, elimina dalle proprie scritture informatiche i mandati indicati nella raccolta, li trasporta in quelle dell'esercizio in corso e li mette a disposizione dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, nonché‚ del controllore capo della tesoreria centrale dello Stato.

4. Ove sui titoli di cui al comma 1 non sia previsto il controllo preventivo della Corte dei conti, la Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta contenente la nuova imputazione al sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

5. Sulla base delle informazioni contenute nella raccolta, le sezioni di tesoreria ed il controllore capo della tesoreria centrale provvedono ad aggiornare i propri archivi informatici.

Art. 661.

1. Dal 1° gennaio e fino a che le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato non abbiano ricevuto la nuova imputazione, i mandati informatici inestinti al 31 dicembre precedente possono es- sere pagati dai tesorieri ed inseriti nelle scritture del conto sospeso.

Art. 662.

1. I pagamenti relativi a mandati informatici non eseguiti entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione, non debbono essere più effettuati e gli altri agenti pagatori restituiscono entro il giorno 10 del mese di gennaio alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato i documenti sostitutivi; quelli giacenti presso la tesoreria centrale sono restituiti alla Direzione generale del tesoro.

2. Le sezioni di tesoreria e la Direzione generale suddetta trasmettono un elenco informatico dei mandati di cui al comma 1 al sistema informativo integrato. Le competenti ragionerie provvedono all'annullamento nei modi stabiliti dal presente regolamento, salvo il diritto dei creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto, secondo le disposizioni del codice civile o di leggi speciali e salvo il disposto dell'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato.

 

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